venerdì 29 dicembre 2017

Legge di stabilità 2017

Gentili Clienti, di seguito le principali novità relative alla Legge di Stabilità approvata dal Senato della Repubblica il 23 dicembre 2017.


I PRINCIPALI INTERVENTI

Proroga al 2018 sia per il super che per l’iper ammortamento, ma con condizioni e modalità differenziate.
Super ammortamento: il comma 29 dispone che gli investimenti in beni super ammortizzabili effettuati da imprese e professionisti nel 2018 (o anche nel primo semestre del 2019 purché entro il 31 dicembre 2018 sia accettato l’ordine e pagato un acconto non inferiore al 20%) potranno usufruire di una maggiorazione del 30% (in luogo dell’attuale 40%) nel calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili. Sono esclusi dalla proroga (oltre a fabbricati e costruzioni, nonché a beni con coefficiente inferiore al 6,5%, come già oggi), i veicoli e gli altri mezzi di trasporto indicati nell’articolo 164, comma 1, del Tuir. La modifica normativa fa sì che, per gli investimenti “super” effettuati nel primo semestre del 2018 si sovrappongano due agevolazioni. Se l’acquisto è stato contrattualizzato entro il 31 dicembre 2017 con un acconto non inferiore al 20%, si applicheranno le attuali regole e dunque la maggiorazione del costo pari al 40% e l’estensione alle autovetture e ai veicoli dell’articolo 164, lettera a) del Tuir (auto delle imprese di noleggio, autoscuole, e veicoli adibiti ad uso pubblico). Diversamente, si entrerà nella nuova, penalizzante disciplina della legge di bilancio 2018: 30% e niente veicoli, tranne quelli pesanti come autocarri e simili.
Iper ammortamento: per i beni iper ammortizzabili, invece, il comma 30 della legge stabilisce un mero allungamento dei termini senza introdurre modifiche rispetto alla disciplina attuale. Le imprese, per gli investimenti effettuati nel 2018 potranno dunque indifferentemente applicare la norma oggi in vigore, che termina al 30 settembre per ordini e acconti entro fine 2017, o quella in arrivo, che riguarda tutto il 2018, con code al 31 dicembre 2019 per ordini e acconti del 20% formalizzati entro il 31 dicembre del prossimo anno. I nuovi termini per l’investimento “iper” riguardano (come stabilito dal comma 31) anche i beni immateriali di cui all’allegato B) della legge 232/2016, per i quali (se effettuati da imprese che fruiscono dell’iper ammortamento) la maggiorazione è del 40 per cento. Per quest’ultimo bonus, il comma 32 amplia inoltre l’ambito oggettivo. Chi investe in beni iper ammortizzabili potrà dunque definire gli ordini con maggiore tempo senza che ciò comporti alcuna penalizzazione negli incentivi. La scadenza di domenica 31 dicembre 2017 va invece tenuta presente da parte di chi intende fruire dell’iper ammortamento già dal corrente esercizio.
Sostituzione: se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo di imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene con uno similare avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Imposta sostitutiva sui dividendi e plusvalenze delle società di capitali: la legge di bilancio uniforma il prelievo sui dividendi prevedendo l’imposta sostitutiva del 26% anche per le partecipazioni qualificate, di fatto allineando il prelievo su tutti i tipi di rendite finanziarie. Per partecipazioni «qualificate» si intendono quelle che rappresentano oltre il 20% dei voti in assemblea ordinaria o il 25% del capitale (soglie ridotte al 2% e al 5% per le azioni negoziate in mercati regolamentati). Nel confronto con la tassazione a Irpef e relative addizionali, saranno marginalmente avvantaggiati i percettori di dividendi nella fascia di reddito oltre i 75 mila euro. Rischiano, invece, di essere notevolmente penalizzati (anche di 10 punti percentuali) i contribuenti che incasseranno dividendi e che si troveranno negli scaglioni di reddito più bassi. Di contro sarà possibile compensare le plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con le minusvalenze e plusvalenze non qualificate.Le disposizioni di cui trattasi si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1 gennaio 2018 ed ai redditi diversi (plusvalenze) realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2019. Tuttavia alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni attuali. Le disposizioni transitorie sono applicabili per le distribuzioni “deliberate” a partire dal 1° gennaio 2018; ciò comporta l’inapplicabilità della disciplina transitoria in relazione agli utili percepiti dal 1° gennaio (e quindi ordinariamente attratti al nuovo regime del 26%) ma la cui delibera è intervenuta in precedenza.

Agevolazioni nuove assunzioni under 35: a decorrere dal 1 gennaio 2018, ai datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103. Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. L’esonero di cui al comma 100 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l’esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L’esonero di cui al comma 50 si applica, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico.

ALTRI INTERVENTI

Bonus verde: per l’anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: 
a) sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, im- pianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 
La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

Bonus ristrutturazioni 2018: è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018 il bonus fiscale del 50% per gli interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni degli edifici condominiali.

Bonus mobili 2018: collegato ai lavori di ristrutturazione, viene prorogato il bonus per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per usufruire del bonus i lavori devono iniziare dopo il 1 gennaio 2018.

Detrazioni ecobonus 2018: viene prorogata la detrazione per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, ma cambiano le percentuali di sconto. Scende al 50% il bonus per l'acquisto e installazione di infissi, schermature solari e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie biomassa e caldaie a condensazione di classe A. Rimane al 65% la detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A e contestuale all'installazione di sistemi di termoregolazione evoluti. Viene introdotta anche la detrazione del 65% per l'acquisto e installazione di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti.

Sismabonus 2018: viene prorogato il bonus per la messa in sicurezza antisismica delle parti comuni degli edifici condominiali, degli edifici residenziali e produttivi, che, quest'anno, viene esteso anche alle case popolari. Si parte da una riduzione del 50% che puo' arrivare fino all'85% per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che non solo riducono il rischio sismico, ma anche riqualificano energeticamente.

Cessione credito bonus energia: viene estesa la possibilità di cedere il credito per gli interventi di riqualificazione energetica anche per singole unità immobiliari.

Detrazione polizze calamità: diventano detraibili le assicurazioni contro il rischio di eventi calamitosi stipulati sulle singole abitazioni.

Cedolare secca canone concordato 2018: prorogata anche per il prossimo biennio la cedolare secca al 10% per i contratti a canone concordato.

Detrazione canoni di locazione studenti fuori sede: questa detrazione potrà essere richiesta anche nel caso in cui l'immobile sia situato nella stessa provincia di residenza. Nel caso in cui lo studente viva in una zona montana e disagiata, la detrazione potrà essere richiesta anche nel caso in cui la distanza tra luogo di residenza e di studi sia pari ad almeno 50 km.


venerdì 15 dicembre 2017

Resto al sud: domande dal 15 gennaio.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017, è operativo il decreto 9 novembre, n.174 contenente il regolamento attuativo del nuovo programma di agevolazioni, “Resto al Sud”, dedicato ai giovani under 36 residenti nelle regioni del Mezzogiorno. Il documento contiene le modalità di attuazione dell’incentivo con l’indicazione dei requisiti soggettivi e dei settori nei quali è possibile avviare nuove attività imprenditoriali.

Il provvedimento ha una dotazione finanziaria complessiva di 1 miliardo e 250 milioni a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (programmazione 2014-2020) e prevede un contributo a fondo perduto (35% dell’investimento) e un finanziamento bancario a tasso zero (65% dell’investimento).

La misura e' rivolta ai soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti:
a) siano residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria, o entro centoventi giorni se residenti all'estero;
b) non risultino gia' titolari di attivita' di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialita';
c) al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto.
I soggetti beneficiari della misura devono mantenere la residenza nelle regioni predette per tutta la durata del finanziamento e le imprese e le societa' devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle suddette regioni.

Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da piu' soggetti gia' costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le societa' cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile e' pari a 50.000 euro per ciascun socio, che presenti i requisiti, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro. Le societa', possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici , a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci.

Il finanziamento, a copertura del cento per cento delle spese ammissibili, e' cosi' articolato: 
a) trentacinque per cento come contributo a fondo perduto erogato dal Soggetto gestore; 
b) sessantacinque per cento sotto forma di finanziamento bancario, concesso da istituti di credito in base alle modalita' ed alle condizioni economiche definite dalla Convenzione di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 91/2017 assistito da un contributo in conto interessi erogato dal Soggetto gestore e dalla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI sulla base dei criteri e delle modalita' previste dal decreto istitutivo della Sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge n. 91/2017. 

Sono finanziate le attivita' imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono escluse dal finanziamento le attivita' libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attivita' di impresa.

Sono ammissibili regolamento le spese, finalita' del programma e relative all'acquisto categorie: 
a) opere manutenzione beneficiario edili relative a interventi di ristrutturazione e/o straordinaria connessa all'attivita' nel limite massimo del trenta per cento del soggetto del programma di spesa;
b) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di
c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione (TIC) connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; 
d) spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell'attivita' d'impresa nella misura massima del venti per cento del programma di spesa; sono ammissibili le spese per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, acquisizione di garanzie assicurative funzionali all'attivita' finanziata. 

I progetti imprenditoriali devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. La realizzazione dei progetti deve essere ultimata entro ventiquattro mesi dal provvedimento di concessione, salvo i casi in cui il Soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al soggetto richiedente.

Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it



giovedì 7 dicembre 2017

Rottamazione, nuova possibilità.

Gentile Cliente,

il decreto legge n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, stabilisce che i benefici previsti dalla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle, sono applicabili anche alle somme riferite ai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, determinando una sostanziale riapertura dei termini. 

Sono esclusi dalla nuova versione dell'adesione agevolata: 

- i debiti non definibili in base alla legge (ad esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti); 

- i debiti interessati da una precedente dichiarazione di definizione agevolata (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato in quanto i carichi non erano definibili in base alla legge. 

Chi aderisce alla definizione agevolata dovrà pagare l’importo residuo del debito, ma senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si dovranno pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. 

A seguito dell'istanza di adesione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare, entro il 30 giugno 2018, per i carichi affidati alla riscossione nel 2017, o entro il 30 settembre 2018 per quelli affidati dal 2000 al 2016, una Comunicazione di accoglimento o di diniego. In caso di risposta positiva, l’Agente della riscossione comunica l’ammontare del debito ammesso alla definizione agevolata e invia i bollettini di pagamento.
Nel caso in cui il carico richiesto in definizione sia stato interessato da una dilazione in corso al 24/10/2016 con rate in scadenza nel 2016 e non saldate, il contribuente deve innanzitutto regolarizzare, entro luglio 2018, i relativi versamenti pagando le somme che Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà entro giugno 2018. Dopo l’avvenuto pagamento, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare, entro settembre 2018, una seconda Comunicazione con le somme da versare a titolo di definizione agevolata. 

La legge stabilisce le seguenti scadenze

luglio 2018 (20% del debito della definizione agevolata); 
settembre 2018 (20%); 
ottobre 2018 (20%); 
novembre 2018 (20%); 
febbraio 2019 (20%). 

Per i vecchi piani di rateazione regolarizzati sono previste le seguenti scadenze:
ottobre 2018 (40%);
novembre 2018 (40%);
febbraio 2019 (20%).

Per aderire è necessario dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.

lunedì 4 dicembre 2017

Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici.

E' stata pubblicata l'Ordinanza del 14 novembre 2017 del Commissario straordinario per la ricostruzione del sisma del 24 agosto 2016 e 17 gennaio 2017 avente ad oggetto i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni previste dall'art. 24 del decreto-legge 189 del 2016 per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attivita' economiche operanti nel territorio dei comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge.

Possono essere ammesse alle agevolazioni le iniziative di micro, piccole e medie imprese, danneggiate dai terremoti del 2016 e 2017, che risultino già presenti e operanti nei territori dei Comuni alla data dei succitati eventi sismici.

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di spesa non superiori a 30.000 euro. Tali programmi possono riguardare: 

- attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti, inclusi mezzi mobili, strettamente necessari e correttamente dimensionati in base al ciclo di produzione;
- beni immateriali a utilità pluriennale, ad eccezione di brevetti licenze e marchi;
- lavori edili di manutenzione ordinaria entro il limite massimo del 10% del valore degli investimenti ammessi.

I programmi di spesa devono essere: avviati successivamente alla data della dichiarazione di inagibilità e realizzati entro 18 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione.

Le agevolazioni consistono in un finanziamento agevolato senza interessi del 100% della spesa ammissibile, della durata massima di 10 anni, più 3 anni di preammortamento (a far data dal’ammissione).

Le domande di agevolazione potranno essere presentate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito di Invitalia, che provvederà alla valutazione dei progetti “a sportello”, ossia secondo l’ordine cronologico di presentazione e alla concessione dell’agevolazione entro i limiti delle disponibilità finanziarie assegnate a ciascuna Regione. Invitalia adotterà i provvedimenti di ammissione o non ammissione all’agevolazione entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande, dandone comunicazione alle imprese richiedenti tramite PEC.