giovedì 26 ottobre 2017

Misura per favorire la ripresa produttiva delle imprese dell’area del sisma Centro Italia.

Cos’è.
E’ una misura istituita dall’ art. 20-bis del decreto-legge n. 189/2016, volta a favorire la ripresa produttiva delle imprese insediate, da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici, nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017.

I criteri, le procedure e le modalità di concessione, erogazione e controllo dei contributi previsti dalla misura agevolativa sono stati stabiliti con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 11 agosto 2017.

A chi si rivolge.
La misura è destinata alle imprese operanti nel settore turistico e agrituristico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato ed è volta a sostenere la prosecuzione dell’attività e la ripresa produttiva delle imprese operanti nelle province di:

Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
L’Aquila
Macerata
Perugia
Pescara
Rieti
Teramo
Terni

Possono accedere alla misura le imprese di qualsiasi dimensione, anche non iscritte al Registro delle imprese:

- dotate di unità produttive ubicate nelle province indicate (le imprese non iscritte al Registro delle imprese devono esercitarvi l’attività);
- operative nei territori delle province indicate antecedentemente al 24 febbraio 2016 (26 aprile 2016 per la provincia di Ancona e 18 luglio 2016 per la provincia di Pescara);
- operanti in tutti i settori, fatta eccezione per quelli dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura, se iscritte all’albo delle imprese artigiane ovvero nei settori di cui all’allegato 1 del decreto interministeriale 11 agosto 2017, se non iscritte all’albo delle imprese artigiane
- che abbiano registrato una riduzione del fatturato non inferiore al 30%

Le agevolazioni.
Consistono in un contributo in conto capitale commisurato ai costi della produzione sostenuti dall’impresa negli esercizi 2017 e 2018 e nei limiti massimi del 30% della riduzione del fatturato registrata dalla medesima impresa. L’importo del contributo non può, in ogni caso, essere superiore a 50.000 euro per singola impresa, limite elevato a 75.000 euro per le imprese in possesso del rating di legalità.

Il contributo è concesso nel rispetto dei massimali de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013; alle condizioni indicate nel decreto interministeriale 11 agosto 2017 e per le sole PMI dotate di unità produttive ubicate nei comuni direttamente colpiti dal sisma, il contributo è concedibile ai sensi dell’art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 relativo ai regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali.
Come funziona

Le agevolazioni sono concesse mediante procedura valutativa a sportello.
La gestione della misura - a partire dalla ricezione delle domande di agevolazione e fino alla concessione del contributo, all’erogazione del medesimo e al controllo sul corretto utilizzo delle risorse erogate - è affidata ai Presidenti delle Regioni interessate dal sisma, in qualità di Vice Commissari competenti per territorio. 

I Vice Commissari, con propri provvedimenti pubblicati nei Bollettini Ufficiali regionali, adottano le disposizioni attuative della misura agevolativa, stabilendo, per singola Regione, i termini di presentazione delle domande e la relativa modulistica.

L’erogazione del contributo avviene in due quote:
- la prima quota, pari al 70%, è erogata entro 30 giorni dalla data del provvedimento di concessione
- la seconda quota, pari al restante 30%, è erogata entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione da parte dall’impresa, che deve intervenire entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio 2018 (o della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo)

Dotazione finanziaria
Alla misura sono state destinate risorse finanziarie pari a 46 milioni di euro, così ripartite:
Abruzzo: 4,6 milioni di euro
Lazio: 4,6 milioni di euro
Marche: 28,06 milioni di euro
Umbria: 8,74 milioni di euro

Bando regionale “App Abruzzo – Parti da te”

Un’App per entrare nel mondo dell’economia digitale con l’aiuto della Regione Abruzzo. È operativo il nuovo bando regionale “App Abruzzo – Parti da te”, che agevola e finanzia il percorso imprenditoriale e formativo di disoccupati che vogliono dare vita ad un’applicazione digitale.

Il bando può contare su una disponibilità finanziaria di 1,5 milioni di euro e verrà gestito dalla Fira, la finanziaria regionale.

“E’ un bando – spiega l’assessore alle Politiche del Lavoro Andrea Gerosolimo – che prevede una sorta di partnership tra la Regione e il disoccupato che aderisce al bando. La Regione, tramite la Fira, supporterà i partecipanti all’avvio dell’impresa innovativa ad alto contenuto tecnologico attraverso un percorso che da un lato potenzia e sviluppa le competenze e dall’altro garantisce il processo di lancio della startup. Il bando – prosegue Gerosolimo – è rivolto a 45 soggetti che presentano un progetto imprenditoriale nel settore delle applicazioni mobili. In questo caso abbiamo voluto volgere attenzione particolare a quel mondo dell’imprenditoria digitale, pieno di idee e proposte, che ha molta aderenza tra i giovani ma che stenta a decollare per mancanza di contributi e assistenza”.

Per aderire al programma i disoccupati dovranno presentare la propria candidatura dal 13 novembre al 27 dicembre 2017 registrandosi sul sito www.appabruzzo.eu attraverso una procedura guidata.

L’accompagnamento che farà la Fira prevede un percorso formativo di 400 ore articolato in cinque aree tematiche; al termine i partecipanti oltre ad acquisire la qualifica professionale in ambito digitale, saranno affiancati da esperti per un percorso di accompagnamento nella nascita e crescita dell’impresa. Inoltre è prevista l’erogazione di un contributo a ciascun beneficiario per un massimo di 17.770 euro. “Contiamo di avere un’ampia adesione alla nostra iniziativa – conclude l’assessore Gerosolimo – anche perché a bando aperto verrà fatta comunicazione diretta sul territorio con iniziative di sensibilizzazione”.

Voucher ICT nuove tecnologie per le imprese

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE del 10 luglio 2017, che ha completato la dotazione finanziaria e l’ha ripartita tra le regioni, dal 30 gennaio al 9 febbraio 2018 sarà possibile per le micro, piccole e medie imprese di tutto il territorio nazionale presentare la domanda per l’ottenimento del contributo in forma di voucher per l’acquisto di hardware, software e servizi specialistici finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all’ammodernamento tecnologico.

Attraverso il bando si potrà accedere ad un voucher che consenta: 

a- il miglioramento dell’efficienza aziendale;
b- la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, tale da favorire l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro;
c- lo sviluppo di soluzioni di e-commerce;
d- la connettività a banda larga e ultralarga;
e- il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l’acquisto e l’attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l’accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili;
f- la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese.

Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili. Gli acquisti potranno essere effettuati successivamente alla prenotazione del voucher.

Le domande potranno essere presentate dalle imprese, esclusivamente tramite la procedura informatica che sarà resa disponibile in questa sezione, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Già dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda. Per l'accesso è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi e di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese. Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello il Ministero adotterà un provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher, su base regionale, contenente l’indicazione delle imprese e dell’importo dell’agevolazione prenotata.

 Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni le spese connesse all’intervento di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico dell’impresa devono:

a) essere avviate successivamente alla prenotazione del Voucher effettuata con il provvedimento di cui all’articolo 4, comma 1. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile;
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b) essere ultimate non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione nel sito web del Ministero (www.mise.gov.it) del provvedimento di cui all’articolo 4, comma 1. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile, ancorché pagato successivamente e comunque entro i termini previsti dall’articolo 6, comma 1;
c) essere relative a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;
d) nel caso di spese per servizi di consulenza specialistica o di formazione qualificata, essere relative a prestazioni svolte nel periodo di svolgimento del progetto;
e) nel caso siano riferite agli ambiti di attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettere d) ed e), del decreto 23 settembre 2014, essere strettamente correlate ai servizi e alle soluzioni informatiche riferiti agli ambiti di intervento di cui al predetto comma 2, lettere a), b) e c);
f) nel caso siano riferite agli ambiti di attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto 23 settembre 2014, essere strettamente correlate ai servizi e alle soluzioni informatiche riferiti agli ambiti di intervento di cui al predetto comma 2, lettere a), b), c), d) ed e).

Nel caso in cui l’importo complessivo dei Voucher concedibili sia superiore all’ammontare delle risorse disponibili (100 milioni di euro), queste saranno ripartite in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del Voucher da assegnare a ciascuna impresa beneficiaria. Ai fini del riparto saranno considerate tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni che avranno presentato la domanda nel periodo di apertura dello sportello, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione.

Verificata la documentazione finale che le imprese sono tenute a presentare entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese, che dovranno essere sostenute dopo la comunicazione dell’avvenuta prenotazione del contributo, il Ministero determinerà l’importo del Voucher da erogare in relazione ai titoli di spesa risultati ammissibili.

Nell’ambito della dotazione finanziaria complessiva è prevista una riserva destinata alla concessione del Voucher alle micro, piccole e medie imprese che hanno conseguito il rating di legalità e che sono quindi incluse nel relativo elenco dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

martedì 17 ottobre 2017

Novità Decreto Fiscale

Con la presente si espongono le principali novità apportate dal Decreto Legge 148/2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16 ottobre 2017:

1) Rottamazione-bis: riapertura dei termini per la procedura di adesione agevolata ai ruoli pendenti affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione fino al 30 settembre 2017. La domanda deve essere presentata entro il 15 maggio 2018 su appositi moduli che saranno pubblicati dal concessionario entro fine mese. L’agente della riscossione comunicherà l’importo da versare entro il 30 giugno 2018. Il numero massimo di rate sarà 5, tutte di uguale importo, in scadenza nei mesi da luglio a novembre 2018 (escluso agosto) e l’ultima a febbraio del 2019.
Il decreto, inoltre, prevede la possibilità di presentare domanda di adesione agevolata per coloro che non siano stati precedentemente ammessi alla procedura. Relativamente ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non e' stato ammesso alla definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, il medesimo debitore puo' esercitare nuovamente la facolta' provvedendo a: a) presentare, entro il 31 dicembre 2017, apposita istanza all'agente della riscossione, con le modalita' e in conformita' alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017; b) pagare, con le modalita' di cui comma 7: 1) in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l'importo delle predette rate scadute e non pagate. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilita' dell'istanza; 2) nel numero massimo di tre rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, le somme di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, nonche', a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
A seguito della presentazione dell'istanza per i debiti relativi ai carichi, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, e' sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.
Inoltre, sono fatti salvi eventuali versamenti in ritardo della prima e della seconda rata della procedura già attivata (luglio e settembre 2017). Nella prima rottamazione il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una rata di quelle successive, determinava la decadenza dall’istituto, con la conseguenza che venivano meno il beneficio previsto. Il decreto fiscale dispone ora che i termini in scadenza a luglio e a settembre 2017 riferiti alla rottamazione sono prorogati al 30 novembre 2017.

2) Estensione Split payment a tutte le societa' controllate dalla P.A: a decorrere dal 01 gennaio 2018 saranno soggette al regime fiscale della scissione dei pagamenti le prestazioni eseguite a favore di:0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; 0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento; a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; b) societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c); c) societa' partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b); d) societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 puo' essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario».