venerdì 29 dicembre 2017

Legge di stabilità 2017

Gentili Clienti, di seguito le principali novità relative alla Legge di Stabilità approvata dal Senato della Repubblica il 23 dicembre 2017.


I PRINCIPALI INTERVENTI

Proroga al 2018 sia per il super che per l’iper ammortamento, ma con condizioni e modalità differenziate.
Super ammortamento: il comma 29 dispone che gli investimenti in beni super ammortizzabili effettuati da imprese e professionisti nel 2018 (o anche nel primo semestre del 2019 purché entro il 31 dicembre 2018 sia accettato l’ordine e pagato un acconto non inferiore al 20%) potranno usufruire di una maggiorazione del 30% (in luogo dell’attuale 40%) nel calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili. Sono esclusi dalla proroga (oltre a fabbricati e costruzioni, nonché a beni con coefficiente inferiore al 6,5%, come già oggi), i veicoli e gli altri mezzi di trasporto indicati nell’articolo 164, comma 1, del Tuir. La modifica normativa fa sì che, per gli investimenti “super” effettuati nel primo semestre del 2018 si sovrappongano due agevolazioni. Se l’acquisto è stato contrattualizzato entro il 31 dicembre 2017 con un acconto non inferiore al 20%, si applicheranno le attuali regole e dunque la maggiorazione del costo pari al 40% e l’estensione alle autovetture e ai veicoli dell’articolo 164, lettera a) del Tuir (auto delle imprese di noleggio, autoscuole, e veicoli adibiti ad uso pubblico). Diversamente, si entrerà nella nuova, penalizzante disciplina della legge di bilancio 2018: 30% e niente veicoli, tranne quelli pesanti come autocarri e simili.
Iper ammortamento: per i beni iper ammortizzabili, invece, il comma 30 della legge stabilisce un mero allungamento dei termini senza introdurre modifiche rispetto alla disciplina attuale. Le imprese, per gli investimenti effettuati nel 2018 potranno dunque indifferentemente applicare la norma oggi in vigore, che termina al 30 settembre per ordini e acconti entro fine 2017, o quella in arrivo, che riguarda tutto il 2018, con code al 31 dicembre 2019 per ordini e acconti del 20% formalizzati entro il 31 dicembre del prossimo anno. I nuovi termini per l’investimento “iper” riguardano (come stabilito dal comma 31) anche i beni immateriali di cui all’allegato B) della legge 232/2016, per i quali (se effettuati da imprese che fruiscono dell’iper ammortamento) la maggiorazione è del 40 per cento. Per quest’ultimo bonus, il comma 32 amplia inoltre l’ambito oggettivo. Chi investe in beni iper ammortizzabili potrà dunque definire gli ordini con maggiore tempo senza che ciò comporti alcuna penalizzazione negli incentivi. La scadenza di domenica 31 dicembre 2017 va invece tenuta presente da parte di chi intende fruire dell’iper ammortamento già dal corrente esercizio.
Sostituzione: se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo di imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene con uno similare avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Imposta sostitutiva sui dividendi e plusvalenze delle società di capitali: la legge di bilancio uniforma il prelievo sui dividendi prevedendo l’imposta sostitutiva del 26% anche per le partecipazioni qualificate, di fatto allineando il prelievo su tutti i tipi di rendite finanziarie. Per partecipazioni «qualificate» si intendono quelle che rappresentano oltre il 20% dei voti in assemblea ordinaria o il 25% del capitale (soglie ridotte al 2% e al 5% per le azioni negoziate in mercati regolamentati). Nel confronto con la tassazione a Irpef e relative addizionali, saranno marginalmente avvantaggiati i percettori di dividendi nella fascia di reddito oltre i 75 mila euro. Rischiano, invece, di essere notevolmente penalizzati (anche di 10 punti percentuali) i contribuenti che incasseranno dividendi e che si troveranno negli scaglioni di reddito più bassi. Di contro sarà possibile compensare le plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con le minusvalenze e plusvalenze non qualificate.Le disposizioni di cui trattasi si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1 gennaio 2018 ed ai redditi diversi (plusvalenze) realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2019. Tuttavia alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni attuali. Le disposizioni transitorie sono applicabili per le distribuzioni “deliberate” a partire dal 1° gennaio 2018; ciò comporta l’inapplicabilità della disciplina transitoria in relazione agli utili percepiti dal 1° gennaio (e quindi ordinariamente attratti al nuovo regime del 26%) ma la cui delibera è intervenuta in precedenza.

Agevolazioni nuove assunzioni under 35: a decorrere dal 1 gennaio 2018, ai datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103. Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. L’esonero di cui al comma 100 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l’esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L’esonero di cui al comma 50 si applica, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico.

ALTRI INTERVENTI

Bonus verde: per l’anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: 
a) sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, im- pianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 
La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

Bonus ristrutturazioni 2018: è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018 il bonus fiscale del 50% per gli interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni degli edifici condominiali.

Bonus mobili 2018: collegato ai lavori di ristrutturazione, viene prorogato il bonus per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per usufruire del bonus i lavori devono iniziare dopo il 1 gennaio 2018.

Detrazioni ecobonus 2018: viene prorogata la detrazione per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, ma cambiano le percentuali di sconto. Scende al 50% il bonus per l'acquisto e installazione di infissi, schermature solari e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie biomassa e caldaie a condensazione di classe A. Rimane al 65% la detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A e contestuale all'installazione di sistemi di termoregolazione evoluti. Viene introdotta anche la detrazione del 65% per l'acquisto e installazione di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti.

Sismabonus 2018: viene prorogato il bonus per la messa in sicurezza antisismica delle parti comuni degli edifici condominiali, degli edifici residenziali e produttivi, che, quest'anno, viene esteso anche alle case popolari. Si parte da una riduzione del 50% che puo' arrivare fino all'85% per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che non solo riducono il rischio sismico, ma anche riqualificano energeticamente.

Cessione credito bonus energia: viene estesa la possibilità di cedere il credito per gli interventi di riqualificazione energetica anche per singole unità immobiliari.

Detrazione polizze calamità: diventano detraibili le assicurazioni contro il rischio di eventi calamitosi stipulati sulle singole abitazioni.

Cedolare secca canone concordato 2018: prorogata anche per il prossimo biennio la cedolare secca al 10% per i contratti a canone concordato.

Detrazione canoni di locazione studenti fuori sede: questa detrazione potrà essere richiesta anche nel caso in cui l'immobile sia situato nella stessa provincia di residenza. Nel caso in cui lo studente viva in una zona montana e disagiata, la detrazione potrà essere richiesta anche nel caso in cui la distanza tra luogo di residenza e di studi sia pari ad almeno 50 km.


venerdì 15 dicembre 2017

Resto al sud: domande dal 15 gennaio.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017, è operativo il decreto 9 novembre, n.174 contenente il regolamento attuativo del nuovo programma di agevolazioni, “Resto al Sud”, dedicato ai giovani under 36 residenti nelle regioni del Mezzogiorno. Il documento contiene le modalità di attuazione dell’incentivo con l’indicazione dei requisiti soggettivi e dei settori nei quali è possibile avviare nuove attività imprenditoriali.

Il provvedimento ha una dotazione finanziaria complessiva di 1 miliardo e 250 milioni a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (programmazione 2014-2020) e prevede un contributo a fondo perduto (35% dell’investimento) e un finanziamento bancario a tasso zero (65% dell’investimento).

La misura e' rivolta ai soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti:
a) siano residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria, o entro centoventi giorni se residenti all'estero;
b) non risultino gia' titolari di attivita' di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialita';
c) al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto.
I soggetti beneficiari della misura devono mantenere la residenza nelle regioni predette per tutta la durata del finanziamento e le imprese e le societa' devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle suddette regioni.

Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da piu' soggetti gia' costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le societa' cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile e' pari a 50.000 euro per ciascun socio, che presenti i requisiti, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro. Le societa', possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici , a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci.

Il finanziamento, a copertura del cento per cento delle spese ammissibili, e' cosi' articolato: 
a) trentacinque per cento come contributo a fondo perduto erogato dal Soggetto gestore; 
b) sessantacinque per cento sotto forma di finanziamento bancario, concesso da istituti di credito in base alle modalita' ed alle condizioni economiche definite dalla Convenzione di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 91/2017 assistito da un contributo in conto interessi erogato dal Soggetto gestore e dalla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI sulla base dei criteri e delle modalita' previste dal decreto istitutivo della Sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge n. 91/2017. 

Sono finanziate le attivita' imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono escluse dal finanziamento le attivita' libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attivita' di impresa.

Sono ammissibili regolamento le spese, finalita' del programma e relative all'acquisto categorie: 
a) opere manutenzione beneficiario edili relative a interventi di ristrutturazione e/o straordinaria connessa all'attivita' nel limite massimo del trenta per cento del soggetto del programma di spesa;
b) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di
c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione (TIC) connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; 
d) spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell'attivita' d'impresa nella misura massima del venti per cento del programma di spesa; sono ammissibili le spese per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, acquisizione di garanzie assicurative funzionali all'attivita' finanziata. 

I progetti imprenditoriali devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. La realizzazione dei progetti deve essere ultimata entro ventiquattro mesi dal provvedimento di concessione, salvo i casi in cui il Soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al soggetto richiedente.

Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it



giovedì 7 dicembre 2017

Rottamazione, nuova possibilità.

Gentile Cliente,

il decreto legge n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, stabilisce che i benefici previsti dalla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle, sono applicabili anche alle somme riferite ai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, determinando una sostanziale riapertura dei termini. 

Sono esclusi dalla nuova versione dell'adesione agevolata: 

- i debiti non definibili in base alla legge (ad esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti); 

- i debiti interessati da una precedente dichiarazione di definizione agevolata (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato in quanto i carichi non erano definibili in base alla legge. 

Chi aderisce alla definizione agevolata dovrà pagare l’importo residuo del debito, ma senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si dovranno pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. 

A seguito dell'istanza di adesione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare, entro il 30 giugno 2018, per i carichi affidati alla riscossione nel 2017, o entro il 30 settembre 2018 per quelli affidati dal 2000 al 2016, una Comunicazione di accoglimento o di diniego. In caso di risposta positiva, l’Agente della riscossione comunica l’ammontare del debito ammesso alla definizione agevolata e invia i bollettini di pagamento.
Nel caso in cui il carico richiesto in definizione sia stato interessato da una dilazione in corso al 24/10/2016 con rate in scadenza nel 2016 e non saldate, il contribuente deve innanzitutto regolarizzare, entro luglio 2018, i relativi versamenti pagando le somme che Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà entro giugno 2018. Dopo l’avvenuto pagamento, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare, entro settembre 2018, una seconda Comunicazione con le somme da versare a titolo di definizione agevolata. 

La legge stabilisce le seguenti scadenze

luglio 2018 (20% del debito della definizione agevolata); 
settembre 2018 (20%); 
ottobre 2018 (20%); 
novembre 2018 (20%); 
febbraio 2019 (20%). 

Per i vecchi piani di rateazione regolarizzati sono previste le seguenti scadenze:
ottobre 2018 (40%);
novembre 2018 (40%);
febbraio 2019 (20%).

Per aderire è necessario dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.

lunedì 4 dicembre 2017

Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici.

E' stata pubblicata l'Ordinanza del 14 novembre 2017 del Commissario straordinario per la ricostruzione del sisma del 24 agosto 2016 e 17 gennaio 2017 avente ad oggetto i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni previste dall'art. 24 del decreto-legge 189 del 2016 per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attivita' economiche operanti nel territorio dei comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge.

Possono essere ammesse alle agevolazioni le iniziative di micro, piccole e medie imprese, danneggiate dai terremoti del 2016 e 2017, che risultino già presenti e operanti nei territori dei Comuni alla data dei succitati eventi sismici.

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di spesa non superiori a 30.000 euro. Tali programmi possono riguardare: 

- attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti, inclusi mezzi mobili, strettamente necessari e correttamente dimensionati in base al ciclo di produzione;
- beni immateriali a utilità pluriennale, ad eccezione di brevetti licenze e marchi;
- lavori edili di manutenzione ordinaria entro il limite massimo del 10% del valore degli investimenti ammessi.

I programmi di spesa devono essere: avviati successivamente alla data della dichiarazione di inagibilità e realizzati entro 18 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione.

Le agevolazioni consistono in un finanziamento agevolato senza interessi del 100% della spesa ammissibile, della durata massima di 10 anni, più 3 anni di preammortamento (a far data dal’ammissione).

Le domande di agevolazione potranno essere presentate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito di Invitalia, che provvederà alla valutazione dei progetti “a sportello”, ossia secondo l’ordine cronologico di presentazione e alla concessione dell’agevolazione entro i limiti delle disponibilità finanziarie assegnate a ciascuna Regione. Invitalia adotterà i provvedimenti di ammissione o non ammissione all’agevolazione entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande, dandone comunicazione alle imprese richiedenti tramite PEC.

giovedì 26 ottobre 2017

Misura per favorire la ripresa produttiva delle imprese dell’area del sisma Centro Italia.

Cos’è.
E’ una misura istituita dall’ art. 20-bis del decreto-legge n. 189/2016, volta a favorire la ripresa produttiva delle imprese insediate, da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici, nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017.

I criteri, le procedure e le modalità di concessione, erogazione e controllo dei contributi previsti dalla misura agevolativa sono stati stabiliti con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 11 agosto 2017.

A chi si rivolge.
La misura è destinata alle imprese operanti nel settore turistico e agrituristico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato ed è volta a sostenere la prosecuzione dell’attività e la ripresa produttiva delle imprese operanti nelle province di:

Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
L’Aquila
Macerata
Perugia
Pescara
Rieti
Teramo
Terni

Possono accedere alla misura le imprese di qualsiasi dimensione, anche non iscritte al Registro delle imprese:

- dotate di unità produttive ubicate nelle province indicate (le imprese non iscritte al Registro delle imprese devono esercitarvi l’attività);
- operative nei territori delle province indicate antecedentemente al 24 febbraio 2016 (26 aprile 2016 per la provincia di Ancona e 18 luglio 2016 per la provincia di Pescara);
- operanti in tutti i settori, fatta eccezione per quelli dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura, se iscritte all’albo delle imprese artigiane ovvero nei settori di cui all’allegato 1 del decreto interministeriale 11 agosto 2017, se non iscritte all’albo delle imprese artigiane
- che abbiano registrato una riduzione del fatturato non inferiore al 30%

Le agevolazioni.
Consistono in un contributo in conto capitale commisurato ai costi della produzione sostenuti dall’impresa negli esercizi 2017 e 2018 e nei limiti massimi del 30% della riduzione del fatturato registrata dalla medesima impresa. L’importo del contributo non può, in ogni caso, essere superiore a 50.000 euro per singola impresa, limite elevato a 75.000 euro per le imprese in possesso del rating di legalità.

Il contributo è concesso nel rispetto dei massimali de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013; alle condizioni indicate nel decreto interministeriale 11 agosto 2017 e per le sole PMI dotate di unità produttive ubicate nei comuni direttamente colpiti dal sisma, il contributo è concedibile ai sensi dell’art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 relativo ai regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali.
Come funziona

Le agevolazioni sono concesse mediante procedura valutativa a sportello.
La gestione della misura - a partire dalla ricezione delle domande di agevolazione e fino alla concessione del contributo, all’erogazione del medesimo e al controllo sul corretto utilizzo delle risorse erogate - è affidata ai Presidenti delle Regioni interessate dal sisma, in qualità di Vice Commissari competenti per territorio. 

I Vice Commissari, con propri provvedimenti pubblicati nei Bollettini Ufficiali regionali, adottano le disposizioni attuative della misura agevolativa, stabilendo, per singola Regione, i termini di presentazione delle domande e la relativa modulistica.

L’erogazione del contributo avviene in due quote:
- la prima quota, pari al 70%, è erogata entro 30 giorni dalla data del provvedimento di concessione
- la seconda quota, pari al restante 30%, è erogata entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione da parte dall’impresa, che deve intervenire entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio 2018 (o della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo)

Dotazione finanziaria
Alla misura sono state destinate risorse finanziarie pari a 46 milioni di euro, così ripartite:
Abruzzo: 4,6 milioni di euro
Lazio: 4,6 milioni di euro
Marche: 28,06 milioni di euro
Umbria: 8,74 milioni di euro

Bando regionale “App Abruzzo – Parti da te”

Un’App per entrare nel mondo dell’economia digitale con l’aiuto della Regione Abruzzo. È operativo il nuovo bando regionale “App Abruzzo – Parti da te”, che agevola e finanzia il percorso imprenditoriale e formativo di disoccupati che vogliono dare vita ad un’applicazione digitale.

Il bando può contare su una disponibilità finanziaria di 1,5 milioni di euro e verrà gestito dalla Fira, la finanziaria regionale.

“E’ un bando – spiega l’assessore alle Politiche del Lavoro Andrea Gerosolimo – che prevede una sorta di partnership tra la Regione e il disoccupato che aderisce al bando. La Regione, tramite la Fira, supporterà i partecipanti all’avvio dell’impresa innovativa ad alto contenuto tecnologico attraverso un percorso che da un lato potenzia e sviluppa le competenze e dall’altro garantisce il processo di lancio della startup. Il bando – prosegue Gerosolimo – è rivolto a 45 soggetti che presentano un progetto imprenditoriale nel settore delle applicazioni mobili. In questo caso abbiamo voluto volgere attenzione particolare a quel mondo dell’imprenditoria digitale, pieno di idee e proposte, che ha molta aderenza tra i giovani ma che stenta a decollare per mancanza di contributi e assistenza”.

Per aderire al programma i disoccupati dovranno presentare la propria candidatura dal 13 novembre al 27 dicembre 2017 registrandosi sul sito www.appabruzzo.eu attraverso una procedura guidata.

L’accompagnamento che farà la Fira prevede un percorso formativo di 400 ore articolato in cinque aree tematiche; al termine i partecipanti oltre ad acquisire la qualifica professionale in ambito digitale, saranno affiancati da esperti per un percorso di accompagnamento nella nascita e crescita dell’impresa. Inoltre è prevista l’erogazione di un contributo a ciascun beneficiario per un massimo di 17.770 euro. “Contiamo di avere un’ampia adesione alla nostra iniziativa – conclude l’assessore Gerosolimo – anche perché a bando aperto verrà fatta comunicazione diretta sul territorio con iniziative di sensibilizzazione”.

Voucher ICT nuove tecnologie per le imprese

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE del 10 luglio 2017, che ha completato la dotazione finanziaria e l’ha ripartita tra le regioni, dal 30 gennaio al 9 febbraio 2018 sarà possibile per le micro, piccole e medie imprese di tutto il territorio nazionale presentare la domanda per l’ottenimento del contributo in forma di voucher per l’acquisto di hardware, software e servizi specialistici finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all’ammodernamento tecnologico.

Attraverso il bando si potrà accedere ad un voucher che consenta: 

a- il miglioramento dell’efficienza aziendale;
b- la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, tale da favorire l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro;
c- lo sviluppo di soluzioni di e-commerce;
d- la connettività a banda larga e ultralarga;
e- il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l’acquisto e l’attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l’accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili;
f- la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese.

Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili. Gli acquisti potranno essere effettuati successivamente alla prenotazione del voucher.

Le domande potranno essere presentate dalle imprese, esclusivamente tramite la procedura informatica che sarà resa disponibile in questa sezione, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Già dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda. Per l'accesso è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi e di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese. Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello il Ministero adotterà un provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher, su base regionale, contenente l’indicazione delle imprese e dell’importo dell’agevolazione prenotata.

 Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni le spese connesse all’intervento di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico dell’impresa devono:

a) essere avviate successivamente alla prenotazione del Voucher effettuata con il provvedimento di cui all’articolo 4, comma 1. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile;
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b) essere ultimate non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione nel sito web del Ministero (www.mise.gov.it) del provvedimento di cui all’articolo 4, comma 1. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile, ancorché pagato successivamente e comunque entro i termini previsti dall’articolo 6, comma 1;
c) essere relative a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;
d) nel caso di spese per servizi di consulenza specialistica o di formazione qualificata, essere relative a prestazioni svolte nel periodo di svolgimento del progetto;
e) nel caso siano riferite agli ambiti di attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettere d) ed e), del decreto 23 settembre 2014, essere strettamente correlate ai servizi e alle soluzioni informatiche riferiti agli ambiti di intervento di cui al predetto comma 2, lettere a), b) e c);
f) nel caso siano riferite agli ambiti di attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto 23 settembre 2014, essere strettamente correlate ai servizi e alle soluzioni informatiche riferiti agli ambiti di intervento di cui al predetto comma 2, lettere a), b), c), d) ed e).

Nel caso in cui l’importo complessivo dei Voucher concedibili sia superiore all’ammontare delle risorse disponibili (100 milioni di euro), queste saranno ripartite in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del Voucher da assegnare a ciascuna impresa beneficiaria. Ai fini del riparto saranno considerate tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni che avranno presentato la domanda nel periodo di apertura dello sportello, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione.

Verificata la documentazione finale che le imprese sono tenute a presentare entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese, che dovranno essere sostenute dopo la comunicazione dell’avvenuta prenotazione del contributo, il Ministero determinerà l’importo del Voucher da erogare in relazione ai titoli di spesa risultati ammissibili.

Nell’ambito della dotazione finanziaria complessiva è prevista una riserva destinata alla concessione del Voucher alle micro, piccole e medie imprese che hanno conseguito il rating di legalità e che sono quindi incluse nel relativo elenco dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

martedì 17 ottobre 2017

Novità Decreto Fiscale

Con la presente si espongono le principali novità apportate dal Decreto Legge 148/2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16 ottobre 2017:

1) Rottamazione-bis: riapertura dei termini per la procedura di adesione agevolata ai ruoli pendenti affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione fino al 30 settembre 2017. La domanda deve essere presentata entro il 15 maggio 2018 su appositi moduli che saranno pubblicati dal concessionario entro fine mese. L’agente della riscossione comunicherà l’importo da versare entro il 30 giugno 2018. Il numero massimo di rate sarà 5, tutte di uguale importo, in scadenza nei mesi da luglio a novembre 2018 (escluso agosto) e l’ultima a febbraio del 2019.
Il decreto, inoltre, prevede la possibilità di presentare domanda di adesione agevolata per coloro che non siano stati precedentemente ammessi alla procedura. Relativamente ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non e' stato ammesso alla definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, il medesimo debitore puo' esercitare nuovamente la facolta' provvedendo a: a) presentare, entro il 31 dicembre 2017, apposita istanza all'agente della riscossione, con le modalita' e in conformita' alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017; b) pagare, con le modalita' di cui comma 7: 1) in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l'importo delle predette rate scadute e non pagate. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilita' dell'istanza; 2) nel numero massimo di tre rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, le somme di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, nonche', a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
A seguito della presentazione dell'istanza per i debiti relativi ai carichi, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, e' sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.
Inoltre, sono fatti salvi eventuali versamenti in ritardo della prima e della seconda rata della procedura già attivata (luglio e settembre 2017). Nella prima rottamazione il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una rata di quelle successive, determinava la decadenza dall’istituto, con la conseguenza che venivano meno il beneficio previsto. Il decreto fiscale dispone ora che i termini in scadenza a luglio e a settembre 2017 riferiti alla rottamazione sono prorogati al 30 novembre 2017.

2) Estensione Split payment a tutte le societa' controllate dalla P.A: a decorrere dal 01 gennaio 2018 saranno soggette al regime fiscale della scissione dei pagamenti le prestazioni eseguite a favore di:0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; 0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento; a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; b) societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c); c) societa' partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b); d) societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 puo' essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario».



lunedì 18 settembre 2017

Zona Franca Urbana - Sisma centro Italia

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nella zona franca istituita nei Comuni colpiti dagli eventi sismici in Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche.

La zona franca urbana (ZFU) è istituita ai sensi dell’art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e le modalità operative sono contenute nella circolare 4 agosto 2017, n. 99473.

A chi è rivolta la misura

L’intervento prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese che svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella ZFU Sisma Centro Italia.

Perimetro della Zona Franca

Il decreto-legge n. 50/2017 definisce la perimetrazione della ZFU, che comprende il territorio dei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, riportati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. 

I comuni abruzzesi agevolati sono:

Campli (TE)
Campotosto (AQ)
Capitignano (AQ)
Castelli (TE)
Civitella del Tronto (TE)
Cortino (TE)
Crognaleto (TE)
Montereale (AQ)
Montorio al Vomano (TE)
Rocca Santa Maria (TE)
Teramo
Torricella Sicura (TE)
Tossicia (TE)
Valle Castellana (TE).

(sisma del 18 gennaio 2017 – allegato 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
Barete (AQ)
Cagnano Amiterno (AQ)
Castelcastagna (TE)
Colledara (TE)
Fano Adriano (TE)
Farindola (PE)
Isola del Gran Sasso (TE)
Pietracamela (TE)
Pizzoli (AQ).

I soggetti beneficiari possono accedere delle seguenti agevolazioni fiscali e contributive

a) esenzione dalle imposte sui redditi; 
b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive; 
c) esenzione dall’imposta municipale propria; 
d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente. 

Le predette agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2017 e 2018. 

I criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione della domanda sono definiti e consultabili nella circolare 4 agosto 2017, n. 99473, che riporta inoltre in allegato il modello di istanza.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura telematica, all’indirizzo http://agevolazionidgiai.invitalia.it, dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2017 e fino alle ore 12:00 del 6 novembre 2017.

Domande agevolazioni settore Autotrasporti

Gentile Cliente, 

con la presente si ricorda che è possibile da oggi presentare le domande per accedere ai contributi previsti per il settore autotrasporto (imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi).

E’ agevolata:

- l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica (Full Electric;

- la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate;

- l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica;

- l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale;

- l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale;

Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati dalla data di entrata in vigore del Decreto ed ultimati entro il 15 aprile 2018.

Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate entro il 15 aprile 2018 esclusivamente in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa, o da un suo procuratore speciale del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalità che sono pubblicate nel sito web del MIT nella sezione «autotrasporto merci» – «contributi ed incentivi», dallo scorso 11 settembre 2017. Il sistema elettronico rilascerà ricevuta comprovante l’avvenuta trasmissione della domanda a tutti gli effetti di legge. 

In caso di interesse restiamo a disposizione. 



venerdì 8 settembre 2017

Credito di imposta per l'acquisto di servizi pubblicitari

Gentili Clienti, il Decreto Legge n. 50 del 2017 (art. 57-bis), così come convertito in legge, pone, tra le diverse misure, incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche, favorendo le imprese e i lavoratori autonomi che investono in pubblicità sui mezzi di comunicazione per promuovere la propria attività. L’agevolazione riguarda, nello specifico, le campagne su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche, digitali, di valore incrementale di almeno l’1% sull’anno precedente.

Il contributo sarà concesso sotto forma di credito d’imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese (Pmi) e start-up innovative.

I beneficiari del credito d’imposta sono le imprese (a prescindere dalla forma giuridica) ed i lavoratori autonomi che sostengano spese pubblicitarie consistenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Il credito d’imposta sarà calcolato come differenza con l’ammontare degli investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente e sempre che quelli dell’anno oggetto di agevolazione siano almeno superiori dell’1% rispetto a quelli dell’anno prima.

I dettagli tecnici del credito d’imposta saranno oggetto di un decreto attuativo, della cui pubblicazione verrete informati con successiva pubblicazione.

giovedì 13 luglio 2017

Nuovi chiarimenti su super e iperammortamento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Sono state pubblicate nuove faq in cui sono chiariti, in particolare, gli aspetti legati all’agricoltura 4.0, al concetto di “fabbrica” e alla definizione del termine “trasformazione”. L’intento è quello di fornire risposta a dubbi interpretativi sulla fruizione della misura anche da parte di imprese non manifatturiere, in coerenza con i principi guida del Piano Industria 4.0.

In particolare sono chiariti:

– il concetto di “guida semi-automatica” per le trattrici e le macchine agricole ai fini del requisito di interconnessione;

– il concetto di fabbrica, se deve cioè essere intesa come ambiente fisico dove avviene creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti;

– le modalità di verifica dei 5+2 vincoli obbligatori nel caso di una “società di locazione operativa (noleggio a lungo termine) per beni informatici e industriali” che acquista un bene iperammortizzabile ricompreso nell’allegato A della legge di Bilancio 2017 per locarlo/noleggiarlo a un soggetto terzo.

Sulla pagina dedicata sono consultabili gli ultimi approfondimenti sull’agevolazione fiscale.


Fonte - abruzzosviluppo.com

giovedì 6 luglio 2017

Agevolazioni settore autotrasporti.

Come comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, sono confermate per il 2017, sulla base delle risorse disponibili, le misure agevolative a favore degli autotrasportatori.

Confermati gli importi delle deduzioni forfetarie – In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2016, nella misura di 51,00 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2017 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito).

Confermata la misura relativa al recupero del contributo al Ssn – Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2017 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2016 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno, per la compensazione in F24, si utilizza il codice tributo “6793”.

Come comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, sono confermate per il 2017, sulla base delle risorse disponibili, le misure agevolative a favore degli autotrasportatori. Confermati gli importi delle deduzioni forfetarie – In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2016, nella misura di 51,00 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2017 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito). Confermata la misura relativa al recupero del contributo al Ssn – Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2017 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2016 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno, per la compensazione in F24, si utilizza il codice tributo “6793”.

venerdì 30 giugno 2017

La nuova disciplina delle prestazioni occasionali

Con la presente, di seguito, i tratti essenziali della nuova normativa in materia di lavoro occasionale.


(LIBRETTO DI FAMIGLIA)

Le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attivita' professionale o d'impresa, possono ricorrere a prestazioni occasionali, previa l'attivazione del Libretto di Famiglia mediante la piattaforma informatica INPS ovvero presso gli uffici postali, aventi ad oggetto:

a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; 
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, malate o con disabilità;
c) insegnamento privato supplementare;

Ciascun Libretto Famiglia è composta da titoli di pagamento, il cui valore nominale e' determinato in 10,00 euro lordi, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Il valore netto del titolo di pagamento è pari a 8,00 euro.


(CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (acronimo "RESTO")

Possono attivare i contratti di prestazione occasionale (acronimo" PRESTO"):

a) le microimprese aventi in forza non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, 
b) i professionisti, 
c) le associazioni non profit, 
d) le amministrazioni pubbliche 

Ciascun utilizzatore potrà attivare, nell'ambito di ciascun anno solare, uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo non superiore a 5.000,00 euro netti. Per i contratti con pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito il limite massimo è aumentato a 6.666,00 euro netti.
Per il un singolo utilizzatore ed il singolo prestatore l'entità economica delle prestazioni non può superare i 2.500,00 euro nell'anno solare.
Le microimprese, che sino a 5 dipendenti a tempo indeterminato sono ammesse alle prestazioni occasionali, tuttavia, non possono acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

(UTILIZZATORI ESCLUSI O LIMITATI IMPIEGO PRESTATORI OCCASIONALI)

L’attivazione dei contratti di prestazione occasionale è esclusa :

a) per le imprese dell'edilizia e di settori affini, esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, del settore delle miniere, cave e torbiere;
b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
c) per le imprese del settore agricolo, salvo il ricorso al solo lavoro occasionale di pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di sostegno al reddito, purché non iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.


(COMPENSO ORARIO MINIMO)

Il compenso orario minimo è pari a 9,00 euro netti (nel settore agricolo è invece pari all'importo della retribuzione oraria delle relative prestazioni di natura subordinata delle prestazioni di natura individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale), corrispondente a 12,37 euro lordi.
Il compenso non può essere inferiore a 36,00 euro per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione del prestatore.


(MODALITA’ OPERATIVE PER ACCEDERE PRESTAZIONI OCCASIONALI)

Gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.
I pagamenti possono essere altresi' effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facolta' di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.


(PAGAMENTO COMPENSO AI PRESTATORI)

Il pagamento del compenso spettante sarà effettuato dall’Inps entro il 15 del mese successivo, mediante accredito sul conto corrente bancario risultante nell’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza del conto corrente bancario, con bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali, con oneri a carico del prestatore.


(OBBLIGO COMUNICAZIONE PREVENTIVA)

La nuova disciplina sul lavoro occasionale prevede l’obbligo della comunicazione preventiva.
L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps o dei servizi del contact center, una dichiarazione avente ad oggetto:

a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione; 
c) l'oggetto della prestazione; 
d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione; 
e) il compenso pattuito per la prestazione.

Operatori Compro Oro - Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92.

Con la recente pubblicazione del Decreto Legislativo 92/2017 entrano in vigore le nuove norme in materia di raccolta oro rottame da parte delle gioiellerie e degli altri operatori del settore. Di seguito una breve sintesi delle principali novità. 

Articolo 2 - Destinatari della normativa. Sono destinatari il soggetto, anche diverso dall’operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che esercita l'attività di compro oro, previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro. Si intende per attività di compro oro quella consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attivita' prevalente, nei confronti di privati che, anche sotto forma di permuta, acquista o cedono oggetti preziosi usati ovvero di operatori professionali in oro cui i medesimi oggetti sono ceduti. Si considerano operazioni relativa ai compro oro quelle aventi ad oggetto la compravendita, all'ingrosso o al dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi usati. 

Articolo 2 - Finalità. Consentire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per finalità illegali. 

Articolo 3 - Registro Compro Oro. L'esercizio dell'attività di compro oro e' riservato agli operatori iscritti nel registro degli operatori compro oro, all’uopo istituito presso l’OAM. All'istanza telematica di iscrizione è necessario allegare copia dei documenti di identificazione dell'operatore che richiede l'iscrizione nonché l'attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente, che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza. 
N.B.: le modalità tecniche di iscrizione verranno stabilite da un successivo Decreto Ministeriale da adottarsi entro tre mesi. 

Articolo 4 - Obblighi di identificazione della clientela. Si applicano anche ai Compro Oro non già Operatori Professionali gli obblighi di identificazione della clientela di cui Pagina all'articolo 18, comma 1, lettera a), e all’articolo 19, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Pertanto gli Operatori Compro Oro dovranno identificare il cliente e verificare la sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente. L'identificazione del cliente e del titolare effettivo e’ svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identita' in corso di validita' o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresi', sotto la propria responsabilita', le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.

Articolo 4 - Limiti all’utilizzo del contante. Le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro sono effettuate unicamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente. In dette ipotesi, l'utilizzo di tali strumenti e’ obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto o la vendita dell'oggetto prezioso usato siano effettuati con un'unica operazione o con più operazioni frazionate. 

Articolo 5 - Tracciabilità. Gli operatori compro oro sono obbligati all'utilizzo di un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro. A tal fine gli operatori compro oro, per ogni operazione di compro oro effettuata, predispongono una scheda, numerata progressivamente e recante: i dati identificativi del cliente, la sintetica descrizione delle caratteristiche dell’oggetto prezioso usato, della sua natura e delle sue precipue qualita’, l'indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto prezioso usato, due fotografie in formato digitale dell'oggetto prezioso, la data e l'ora dell’operazione, l'importo corrisposto e il mezzo di pagamento utilizzato, l'integrazione con le informazioni relative alla destinazione data all'oggetto prezioso usato, completa dei dati identificativi (1) di altro operatore compro oro o cliente a cui l'oggetto e' stato ceduto; 2) dell'operatore professionale di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui l'oggetto e' venduto o ceduto, per la successiva trasformazione;3) delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l'oggetto e' stato ceduto).
N.B.: a conclusione dell'operazione, gli operatori compro oro rilasciano al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite. Tutta la documentazione dovrà essere conservata per un periodo di 10 anni. 

Articolo 7 - Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Gli operatori compro oro sono tenuti all'invio alla UIF delle segnalazioni di operazioni sospette, secondo le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto antiriciclaggio. 

Articolo 8 - Esercizio abusivo. Chiunque svolge l'attività di compro oro, in assenza dell'iscrizione al registro degli operatori compro oro di cui all'articolo 3, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro. 

Articoli 9 e 10 - Sanzioni. Agli operatori compro oro che non ottemperano agli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro. Agli operatori compro oro che omettono di identificare il cliente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. Agli operatori compro oro che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano tardivamente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 

martedì 27 giugno 2017

Aggiornamento flash: split payment.

A decorrere dal 01 luglio 2017, come già avuto modo di condividere, (http://studioassociatodarchimio.blogspot.it/2017/05/manovra-correttiva.html), verrà ampliata la platea dei soggetti nei confronti dei quali bisognerà procedere alla fatturazione secondo il regime iva della "scissione dei pagamenti": 


1 tutte le Pa e gli enti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 196/2009 (come avviene già oggi); 
2 le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, direttamente dalla Presidenza del consiglio e dai ministeri;
3 le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1 da regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
4 le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1 del codice civile dalle società di cui ai punti b) e c);
5 le società quotate inserite nel Ftse Mib. Un elenco alternativo potrà comunque essere scelto con apposito decreto del Mef.


Ad eccezione dei casi 1 e 5, per le quali è agevole individuare le fattispecie soggette,  è 

opportuno che si raccolga una dichiarazione dal committente. Di seguito un facsimile:

"Oggetto: richiesta di attestazione per l’applicazione in fattura della procedura Iva della Scissione dei pagamenti (art. 17 ter del Dpr 633/72). 

Spett.le società/ente/amministrazione 

Con la presente ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 ter, comma 1 quater, del Dpr 633/72 (come modificato dalla L 96/2017) si chiede il rilascio di una dichiarazione sotto la vostra responsabilità che attesti che codesta (società/ente/amministrazione) è soggetta alla predetta norma. 

Tale attestazione comporterà che tutte le fatture che emetteremo a decorrere dal 1 luglio 2017 nei vostri confronti in qualità di cedente/prestatore saranno assoggettate al particolare regime e riporteranno la dizione “scissione dei pagamenti” con versamento dell’Iva a Vostra cura all’erario. 

In caso di mancata risposta alla presente e nell’incertezza dell’applicazione della disciplina continueremo ad emettere fatture con il regime ordinario ma vi riterremo responsabili per qualsivoglia pretesa che ci dovesse essere rivolta dagli organi preposti all’accertamento dell’Iva. 

Il rappresentante legale"  


Si resta a disposizione per chiarimenti.

venerdì 23 giugno 2017

Disposizioni urgenti per la crescita economica.

Il Consiglio dei ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017, il Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91 con le disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

La norma entra in vigore il 21 giugno 2017.

Per quanto attiene la materia Lavoro:

ARTICOLO 1 – Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»

La misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti: siano residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro 60 giorni dalla comunicazione del positivo esito dell’istruttoria; non risultino già beneficiari, nell’ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità. 

I finanziamenti sono così articolati: 
- 35% come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura; 
- 65% sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione. Il prestito è rimborsato entro 8 anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi 2 anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia. 

ARTICOLO 2 – Misure e interventi finanziari a favore dell’imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno.

ARTICOLO 5 – Benefici fiscali e semplificazioni per le imprese.
Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni: 
-procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalita’ individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri; 
- accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all’articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l’amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonche’ delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. 

ARTICOLO 10 – Ulteriori misure in favore dell’occupazione nel Mezzogiorno.
Allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), realizza, in raccordo con le regioni interessate nonché con i fondi interprofessionali per la formazione continua, programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale.