Di seguito le principali novità apportate dalla Legge di Stabilità di recente approvazione avente decorrenza dal 01 gennaio 2016:
Agevolazioni alle imprese:
Maggiorazione ammortamenti dei beni strumentali: ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione e' maggiorato del 40 per cento, con conseguente maggiore risparmio fiscale collegato al maggiore ammortamento deducibile.
Credito di imposta acquisto beni strumentali: alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 e' attribuito un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese. Sono agevolati gli investimenti relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'amplia mento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Sono esclusi i settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonche' ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Assunzioni agevolate: rinnovata l’agevolazione sulle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori non occupati stabilmente negli ultimi 6 mesi. Tuttavia, per le assunzioni decorrenti dal decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, l’agevolazione è ridotta ad un periodo massimo di ventiquattro mesi e l'esonero è limitato al 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e comunque nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
Regime forfettario: ridotta la tassazione dei contribuenti minori in regime forfettario. Per i primi quattro esercizi di attività l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% e l’imposizione Inps del 35%.
Assegnazione beni ai soci ed esclusione beni imprenditore individuale: le societa' in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita' limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili non strumentali, possono applicare le disposizioni dei commi dal presente al comma 120 possono beneficiare dell’imposizione sostitutiva del 8% sulla plusvalenza. Inoltre, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla meta' e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Le medesime disposizioni si applicano alle societa' che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in societa' semplici.
L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali puo', entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
Note di variazione ai fini iva: a decorrere dal 2017 sarà possibile emettere note di variazioni iva a seguito del mancato incasso dei corrispettivi fatturati nei seguenti casi: a) partire dalla data in cui quest'ultimo e' assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
Riammissione ai termini piani di rateazione scaduti: i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione relativamente all’emissione di avvisi di accertamento sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.
Rimborso accise su carburante Autotrasporti: a decorrere dal 1 gennaio 2016 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spettarà per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore.
Esoneri contributi settore Autotrasporti internazionale: a decorrere dal 1o gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, per i conducenti che esercitano la propria attivita' con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attivita’ in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, e' riconosciuto, a domanda, l'esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nella misura dell'80 per cento nei limiti di quanto stabilito dal presente comma.
Prorogata la rivalutazione dei beni di impresa: il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita’ produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa' di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.
Regime fiscale energia prodotta da imprenditori agricoli: la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonche' di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attivita' connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle societa' semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditivita' del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.
IRAP Agricoltori: esenzione Irap per i soggetti che svolgono attività agricola.
Controlli
Avvisi di accertamento - allungamento termini di decadenza: a decorrere dal 2017 gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Ne consegue, pertanto, l’allungamento del periodo di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Altro:
Rivalutazione terreni e quote di partecipazione: prorogata la rivalutazione delle quote di partecipazioni e dei terreni edificabili e non detenuti al 01 gennaio 2016. L’imposta sostitutiva, pari al 8%, dovrà essere versata entro il 30 giugno 2016.
Limite trasferimento denaro contante: a decorrere dal 01 gennaio 2016 il limite previsto al trasferimento di denaro contante passa da 1.000,00 € a 3.000,00 €. Ne consegue che saranno liberamente trasferimenti somme in denaro contanti fino all’imposto di 2.999,99 €.
Esenzione Imu per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche’ dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione.
Esenzione Imu per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione
Esenzione Tasi per immobili destinati alla prima abitazione. Riduzione del 25% dell’Imu e della Tasi per gli immobili locati a canone concordato.
Acquisto immobili prima abitazione: detrazione pari 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unita' immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo e' pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed e' ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
Locazioni abitative: relativamente ai contratti di locazione è nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. E’ fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio. Il conduttore potrà richiedere , nel termine di sei mesi, la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore rispetto alle pattuizioni contrattuali.
Detrazioni risparmio energetico e ristrutturazioni: proroga per tutto il 2016 delle detrazioni sugli interventi di recupero edilizio, risparmio energetico e bonus mobili.
Nuova detrazione mobili: le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unita' abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.
Nuova detrazione risparmio energetico: riconosciuta detrazione spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unita' abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono: mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
Leasing immobile a destinazione abitativa: è istituito il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facolta' di acquistare la proprieta' del bene a un prezzo prestabilito. L'utilizzatore , inoltre, puo’ chiedere, previa presentazione di apposita richiesta al concedente, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non piu’ di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
Leasing abitazioni - detrazioni: detraibili i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unita' immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta’ inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b).
Lo Studio Associato D'Archimio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.