venerdì 4 dicembre 2015

Finanziamenti agevolati e servizi per lo sviluppo estero

Sulla Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre scorso è stato pubblicato il Decreto 7 ottobre 2015 recante “Destinazione di risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile al finanziamento di interventi volti alla promozione dell’inserimento delle imprese italiane nei mercati extra U.E. e al miglioramento e alla salvaguardia della solidità patrimoniale delle imprese esportatrici di piccole e medie dimensioni”.
In sintesi il Decreto finanzia con 80 milioni di euro: 
  • programmi di inserimento nei mercati extra Ue, realizzati in un solo Paese di destinazione attraverso l’apertura di una struttura, non configurabile come rete di distribuzione all’estero, che agevoli il lancio e la diffusione di beni e servizi prodotti in Italia, oppure distribuiti con marchio di imprese italiane. Gli  investimenti  non devono avere ad oggetto una  rete  di  distribuzione.
  • interventi per il miglioramento e la salvaguardia della solidità patrimoniale delle pmi esportatrici, al fine di accrescerne la competitività sui mercati esteri.
Le agevolazioni verranno concesse nella forma del finanziamento agevolato dalla SIMEST S.p.a., la Società italiana per le imprese all’estero che è Soggetto gestore dell’intervento. A tal fine si consiglia di visitare il sito internet della SIMEST S.p.a. per valutare tutte le opportunità di supporto allo sviluppo estero offerte dal Ministero dello Sviluppo Economico.
http://www.simest.it 


venerdì 6 novembre 2015

Contributi a fondo perduto per investimenti 2015

In data odierna è stato pubblicato sul Bollettino Regionale BURA il bando avente ad oggetto contributi a fondo perduto per investimenti realizzati nel periodo 01/01/2015-07/12/2015 da parte delle piccole e medie imprese aventi sede operativa nell'ambito della regione Abruzzo. L'agevolazione è costituita da un contributo in conto capitale a fondo perduto modulabile dal 30% al 50%. La spesa minima riconosciuta deve essere di 50.000,00 €. Di seguito requisiti e principali caratteristiche dell'agevolazione: 

Requisiti soggettivi principali: 
-piccole e medie imprese

Requisiti oggettivi principali:
-Iscrizione presso il Registro delle Imprese;
-In regola con gli oneri contributivi e previdenziali;

- Oggetto: progetti di innovazione tecnologica, di processo, organizzativa finalizzate alla ristrutturazione, razionalizzazione, ammodernamento di un impianto o di un processo produttivo, che consenta il miglioramento delle prestazioni dell'impresa in termini di posizionamento competitivo e di impatto ambientale. 

Settori agevolati: 
-ATECO C: attività manifatturiere;
-ATECO E: fornitura di acqua, gestione dei rifiuti;
-ATECO F: costruzioni;
-ATECO G: commercio all'ingrosso ed al dettaglio di materie prime ed animali, di prodotti alimentari e bevande, di macchinari ed attrezzature, apparecchiature informatiche, commercio itinerante, riparazione autoveicoli;
-ATECO H: servizi connessi al trasporto marittimo e fluviale;
-ATECO I: servizi di alloggio e ristorazione;
-ATECO J: servizi di informazione e comunicazione;
-ATECO M: attività professionali relative design, fotografia, traduzione;
-ATECO N: agenzie di viaggio;
-ATECO R: attività sportive;
-ATECO S: riparazione computer, lavanderie industriali, servizi dei centri per il benessere fisico.

Investimenti agevolati:
-Macchinari, attrezzature, impianti, software ed hardware dedicati al progetto;
-Servizi di consulenza connessi al progetto;
-Acquisto di brevetti, licenze know how;
-Spese relative alla perizia tecnica;

Documentazione necessaria per la presentazione dell'istanza;
-Fatture quietanziate con allegata liberatoria del fornitore;
-Stralcio estratti conti bancari;
-Perizia tecnica di un tecnico asseverata dal tribunale secondo lo schema del bando;

Si resta a disposizione per chiarimenti. 

giovedì 10 settembre 2015

StartUp StartHope: ecco come funziona il bando regionale

Ricordiamo che sul BURA del 31.07.2015 è stato pubblicato il secondo bando “Start-Up, Start-Hope – Sostegno alle piccole nuove imprese innovative”, destinato a promuovere la nascita e le prime fasi dello sviluppo di piccole e nuove imprese innovative localizzate nella Regione Abruzzo.
Il bando ha una dotazione finanziaria è di 4 milioni di euro a valere sul POR-FESR Abruzzo 2007-2013 Attività I.2.2
La sovvenzione consiste nella partecipazione del Soggetto Gestore (FIRA) al capitale sociale delle piccole imprese, costituite/costituende e quindi in investimenti in equity.
Tale partecipazione potrà avvenire esclusivamente attraverso la sottoscrizione di quote di nuova emissione susseguente ad un aumento di capitale per le società già costituite, ovvero, attraverso la sottoscrizione di quote per società costituende.
Ecco, più in dettaglio, di cosa si tratta:
Che cos’è
Start Up Start Hope è un fondo di rotazione a valere sul POR FESR 2007-2013 attività 1.2.2. È dedicato alla nascita e crescita di imprese innovative, capaci di creare occupazione, attrarre capitali e talenti, promuovere lo sviluppo del territorio e del Paese. Il fondo Start Up Start Hope sostiene le piccole nuove imprese innovativeoperanti in Abruzzo, attraverso la partecipazione al capitale di rischio.
Modalità
Il Fondo StartHope realizza partecipazioni nel capitale sociale di piccole imprese innovative. Il nuovo rifinanziamento di € 4 milioni ha portato, ad oggi, la dotazione complessiva del Fondo a circa € 18 milioni. La quota di partecipazione del Fondo è minoritaria (non inferiore al 15% e non superiore al 45%) per un importo massimo di EUR 800.000 o di EUR 1.200.000 per le imprese stabilite nelle zone assistite.
Beneficiari
Start Up Start Hope si rivolge alle piccole nuove imprese innovative:
  • costituite ed iscritte al registro delle imprese da non oltre 5 anni come società di capitali non quotate, che non abbiano distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione;
  • costituende nella forma giuridica di società di capitali;
  • che hanno unità operativa sul territorio regionale al momento della erogazione della sovvenzione (art.1 comma 5 lettera a Reg. UE 651/2014).;
  • che non ricadono nelle categorie di aiuti esclusi dal Reg. (UE) 651/2014;
  • che operano solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;
  • rientrano nei parametri di cui al capo 1 del Reg. UE n.651/2014;
  • che non si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, e non hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • che non si trovano in condizioni tali da risultare “impresa in difficoltà” secondo la definizione di cui al punto 18 Paragrafo 1 dell’art.2 del Reg. UE n.651/2014;
  • che rispettano i requisiti determinati nelle Clausola Deggendorf
Ambito
Il fondo è volto a promuovere la nascita e ad accompagnare le prime fasi di vita delle piccole e nuove imprese innovative localizzate in Abruzzo.
Tipologie
  • Seed capital
    investimento in capitale di rischio concesso prima della fase di start-up per studiare valutare e sviluppare un progetto iniziale;
  • Start-up capital
    investimento in capitale di rischio concesso a imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per losviluppo del prodotto e la commercializzazione;
  • Expansion capital
    investimento in capitale di rischio concesso per la crescita e l’espansione di una società che può o meno andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo;
  • Follow on
    investimento supplementare per finanziare il rischio di una società, in seguito a precedente investimento da parte del fondo stesso.
La domanda può essere presentata a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURA dell’Avviso e fino al 31/10/2015 salvo eventuali proroghe stabilite dall’Amministrazione Regionale.
Le istanze, come per il precedente bando, dovranno essere presentate utilizzando la procedura online disponibile sul sito www.starthope.it
Per consultare il bando clicca QUI.
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Finanziamenti a tasso agevolato per investimenti aziendali

lunedì 7 settembre 2015

Credito di imposta settore ricettizio.

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Operativo il voucher per l'internazionalizzazione.

Dal 1 settembre al via le procedure per accedere ai voucher per l’assunzione di Temporary Export Manager

Ma già a partire dal 1° settembre sarà possibile registrarsi sulla piattaforma informatica e, grazie alla credenziale ottenuta, iniziare a compilare la domanda on line dal giorno 15 settembre.
L’intervento “Voucher per l’internazionalizzazione” è previsto dal Decreto Ministeriale del 15 maggio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2015.
Con l’intervento si concedono voucher alle aziende per l’acquisizione di servizi per favorire l’internazionalizzazione attraverso l’inserimento in azienda di un “Temporary Export Manager”, ossia un professionista a tempo a con il compito di garantire il supporto alle imprese nelle attività di ingresso e crescita sui mercati internazionali.
Sono previsti due bandi. Il primo bando di prossima pubblicazione, prevede la concessione di un voucher di 10 mila euro per l’inserimento in azienda di un temporary export manager per almeno sei mesi, a fronte di una quota di cofinanziamento da parte dell’impresa beneficiaria di almeno 3mila euro.
Nel secondo bando, il valore del voucher rimarrà invariato per le imprese che presentano per la prima volta la domanda di partecipazione. Invece l’entità del finanziamento a fondo perduto varierà per le imprese ammesse al primo bando che intendono fare nuovamente ricorso all’agevolazione, prevedendo un voucher di Euro 8.000 e una quota di cofinanziamento da parte dell’impresa beneficiaria di almeno Euro 5.000.
SCHEDA INFORMATIVA
FINALITÀ: L’intervento consiste in un contributo a fondo perduto sotto forma di VOUCHER , ovvero un sostegno economico a copertura di servizi erogati per almeno 6 mesi a tutte quelle PMI che intendono guardare ai mercati oltreconfine attraverso una figura specializzata (il cd. Temporary Export Manager o TEM) capace di studiare, progettare e gestire i processi e i programmi sui mercati esteri.
BENEFICIARI: micro, piccole e medie imprese (PMI) costituite in forma di società di capitali, anche in forma cooperativa, e le Reti di imprese tra PMI, che abbiano conseguito un fatturato minimo di 500mila euro in almeno uno degli esercizi dell’ultimo triennio. Tale vincolo non sussiste nel caso di Start-up iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, di cui art. 25 comma 8 L.179/2012).
CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO: singoli voucher a fondo perduto di 10mila euro per l’inserimento in azienda di un temporary export manager per almeno sei mesi. Per avere accesso al voucher l’impresa deve intervenire con un cofinanziamento che, per il primo bando è di almeno 3mila euro (il costo complessivo sostenuto dall’impresa per il servizio deve essere, pertanto di almeno 13mila euro).
L’azienda deve rivolgersi ad una Società fornitrice dei servizi scegliendola tra quelle inserite nell’ apposito elenco presso il Ministero, che sarà pubblicato entro il giorno 1 settembre 2015.
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venerdì 3 luglio 2015

PRINCIPALI NOVITA DECRETI ATTUATIVI JOBS ACT - ENTRATA IN VIGORE 5 GIUGNO 2015

PART-TIME              (L. 183/14 – DL 81/15 art. 4 a 12)   
La riforma conferma la regola generale secondo cui il lavoro supplementare può essere richiesto dal datore di lavoro, nel rispetto dei limiti e delle condizioni fissate dai contratti collettivi (di qualsiasi livello), anche senza il consenso del lavoratore.
Il datore di lavoro può comunque chiedere al dipendente di svolgere una prestazione aggiuntiva rispetto all’orario ridotto, in misura variabile fino al 25% delle ore di lavoro settimanale concordate
Il lavoratore può comunque rifiutare di svolgere il lavoro supplementare solo in alcune situazioni specifiche: ossia se dimostra l’esistenza di comprovate esigenze lavorative (per esempio un’altra occupazione), di salute, familiari oppure di formazione professionale
Le ore di lavoro supplementare devono essere compensate con una una maggiorazione retributiva, pari al 15% della retribuzione globale di fatto normalmente spettante al lavoratore su base oraria.
La legge conferma, inoltre, che nel part time è consentito lo svolgimento di lavoro straordinario.
Un’altra innovazione importante riguarda la disciplina delle clausole elastiche. 
Si tratta di quegli accordi, sottoscritti dal lavoratore, che consentono al datore di lavoro di cambiare l’orario del dipendente, allungando la sua durata oppure spostando la collocazione della prestazione.
Una prima innovazione è di carattere lessicale: la precedente disciplina distingueva tra clausole “elastiche” e
“flessibili”, quella attuale accorpa tutte le fattispecie nella definizione di clausole “elastiche”. 
Tali clausole sono sempre negoziate a livello individuale, devono essere stipulate in forma scritta e devono rispettare gli eventuali limiti previsti dai contratti collettivi di qualsiasi livello applicabili al rapporto.
La vecchia disciplina non consentiva la firma delle clausole in assenza di regole collettive; la nuova, invece, consente di stipulare le clausole elastiche anche nei casi in cui non esiste un contratto collettivo; in questo caso le clausole possono essere sottoscritte (nel rispetto di alcuni limiti fissati dalla legge) dalle parti presso le commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce (oppure un avvocato o da un consulente del lavoro).
Una volta sottoscritta la clausola elastica, il datore di lavoro non deve chiedere ogni volta il consenso del dipendente per allungare o spostare la prestazione, ma deve rispettare un termine di preavviso minimo di due giorni lavorativi e
Il datore di lavoro che utilizza le clausole elastiche, come per il lavoro supplementare, deve compensare il lavoro aggiuntivo svolto con una maggiorazione del 15%, calcolata con i criteri già visti per il lavoro supplementare.


LAVORO INTERMITTENTE         (L. 183/14 – DL 81/15 art. 13 a 18)    

Il contratto può essere concluso: in base al requisito oggettivo e cioè per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di stipulare questa formula contrattuale in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno (in mancanza di contratto collettivo, a individuare i casi di utilizzo del lavoro intermittente provvederà un decreto del ministero del Lavoro); in base al requisito soggettivo: e cioè in ogni caso con soggetti con più di 55 anni di età e con meno di 24 anni, fermo restando in questo caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno. 
Fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari,rimando previsto che ,in caso di superamento del predetto periodo ,il rapporto si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Con il comunicato del 16 giugno 2015 il Ministero ha dato avviso che il nuovo indirizzo PEC è intermittenti@pec.lavoro.gov.it che sostituirà definitivamente l’indirizzo intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it.
La violazione degli obblighi di comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata
omessa la comunicazione.

LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER)      (L. 183/14 – DL 81/15 art. 48 a 50)     

La principale novità è l’aumento del tetto dell’importo per il lavoratore fino a 7.000 euro all’anno (dal 01 gennaio al 31 dicembre), fermo restando che, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.
Il decreto inoltre specifica che le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (cig. Cigd, mobilità . . ).
Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i datori di lavoro sono tenuti ad acquistare esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari
l valore  nominale  del buono sara’ fissato con decreto del Ministro del lavoro,  tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali; in attesa della emanazione del decreto  di cui sopra, il valore nominale del buono orario è fissato  in 10 euro, mentre nel settore agricolo è pari all’ importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla   Direzione    territoriale del lavoro competente (e non piu’ all’Inps e all’Inail) con modalità telematiche le generalita’ ed il codice fiscale del prestatore,indicando il luogo della prestazione nel limite di 30 giorni di durata.
La Nota direttoriale del 25 giugno 2015 chiarisce come tale adempimento sarà effettuato tramite gli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure, fino a quando il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali terminerà i necessari approfondimenti e adeguamenti delle procedure telematiche.
 Le disposizioni sul lavoro accessorio si applicano in agricoltura: alle attivita’ lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attivita’ agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di eta’ se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo   dell’anno   se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’universita';
Resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, e fino al 31 dicembre2015, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto (25/06/15).
Con una nota pubblicata il 27 giugno 2015,la fit (federazione italiana tabaccai) ha evidenziato una convenzione con l’INPS per l’emissione dei voucher in tabaccheria come servizio svolto “con modalità telematica”. In ragione di ciò, i tabaccai continueranno ad erogare il servizio sia per i committenti privati che per i committenti imprenditori e liberi professionisti.

DISCIPLINA DELLE MANSIONI              (L.183/14 – DL 81/15 art. 1 a 3)             
Il  lavoratore  deve  essere adibito alle mansioni per le  quali  e'  stato  assunto  o  a  quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia  successivamente acquisito ovvero a  mansioni  riconducibili  allo  stesso  livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di  modifica  degli  assetti  organizzativi  aziendali che incide  sulla  posizione  del  lavoratore,  lo  stesso  puo' essere assegnato  a  mansioni  appartenenti  al  livello  di inquadramento inferiore.
Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o  avanti  alle
commissioni  di  certificazione,  possono  essere  stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e  del livello   di   inquadramento   e   della    relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore  alla  conservazione  dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalita' o  al  miglioramento delle condizioni di vita.

CONTRATTI A PROGETTO          (L.183/14 – art. 52)    
Non potranno essere stipulati contratti a progetto, ciò in quanto l’art. 52 del d.lgs. 81/15 abroga gli articoli da 61 al 69-bis del d.lgs. n. 276/2003 riguardanti il titolo VII “Tipologie contrattuali a progetto e occasionali” .

I contratti in essere potranno proseguire fino alla scadenza, ma dal 1 gennaio 2016 ai 
“rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” si applica la disciplina del rapporto subordinato.
La presente normativa non si applica a:
a) collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
c) attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.


ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE        (L.183/15 – DL 81/15 art. 53)    
Superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro. 
Nel caso in  cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui  al  primo  comma non  puo'  consistere,  nemmeno  in  parte,  in  una  prestazione  di lavoro. 
I contratti di associazione in partecipazione in atto alla  data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  nei  quali  l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte,  in  una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione. 

MISURE PER LA CONCILIAZIONE DELLE ESIGENZE DI CURA, VITA E DI LAVORO          (L.183/14 – DL 80/15)      
Il provvedimento interviene, prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternità (151/2001), e reca misure volte a sostenere le cure parentali e a tutelare in particolare le madri lavoratrici. Il decreto interviene, innanzitutto, sul congedo obbligatorio di maternità, al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato.
Viene prevista un'estensione massima dell'arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età a 6 anni; per le famiglie meno abbienti tale beneficio può arrivare sino ad 8 anni, queste misure anche nei casi di adozione o di affidamento.
I congedi di paternità vengono estesi a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto.
Introdotta l'estensione dell’istituto della automaticità delle prestazioni (ovvero l’erogazione dell’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi) anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95 non iscritti ad altre forme obbligatorie.

Il decreto contiene due disposizioni innovative in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere. La norma sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti. La seconda norma introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati. Si prevede la possibilità per le lavoratrici dipendenti di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, nonché per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata o continuativa di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo loro la retribuzione e gli altri istituti connessi.

lunedì 29 giugno 2015

Voucher internazionalizzazione: come fare domanda

Un finanziamento iniziale da 10mila euro, eventualmente prorogabile con altri 8mila euro, per le imprese che inseriscono in azienda un temporary export manager: è il cosiddetto voucher internazionalizzazione PMI al centro del DM Sviluppo Economico 15 maggio 2015 in Gazzetta Ufficiale dal 19 giugno.
Il contributo a fondo perduto viene concesso a determinate condizioni e necessita di un cofinanziamento da parte dell’ipmpresa.
Il voucher
Per ottenere il finanziamento unico da 10mila euro a fondo perduto, concesso a fronte dell’inserimento in azienda di un “temporary export manager” per almeno sei mesi, l’impresa è tenuta a una quota di co-finanziamento di almeno 3mila euro.
Requisiti PMI
Il voucher internazionalizzazione viene concesso a micro, piccole e medie imprese che negli ultimi tre anni abbiano fatturato oltre 500mila euro (requisito non richiesto allestartup). Sono ammesse anche le reti d’impresa (in questo caso il fatturato è dato dalla somma dei ricavi delle aziende che partecipano alla rete). Le imprese non devono aver beneficiato di aiuti de minimis o altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del voucher, devono essere iscritte alla Camera di Commercio, non essere in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali (fallimento e via dicendo).
Altri requisiti:
  • le imprese devono aver partecipato al “Roadshow per l’internazionalizzazione” organizzato dall’ICE (Istituto per il commercio estero);
  • dal profilo aziendale deve risultare una sufficiente potenzialità di internazionalizzazione attestata dall’ICE nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda.
La domanda andrà presentata in forma telematica via PEC con firma digitale, nei termini fissati da apposito decreto direttoriali del MiSE.  Queste regole valgono per la prima tranche del finanziamento (plafond 10 milioni di euro). Ci sarà poi un secondo bando (da 9 milioni) al quale potranno partecipare anche le imprese che hanno già ottenuto il primo voucher: il secondo finanziamento sarà di 8mila euro e co-finanziamento di 5mila.
Albo fornitori
Per ottenere l’agevolazione le imprese devono rivolgersi a società fornitrici di servizi per l’internazionalizzazione tra quelle nell’elenco pubblicato sul sito del Ministero dal 1 settembre 2015. Per essere inserite in elenco si può fare richiesta utilizzando l’apposito modulo, da inviare via PEC all’indirizzo: elencosocieta@pec.mise.gov.it entro il 20 luglio 2015.
Requisiti:
  • esperienza nei processi di internazionalizzazione con almeno dieci progetti di export management di almeno tre mesi ciascuno nell’ultimo triennio;
  • avere fra soci, dipendenti o collaboratori almeno cinque figure professionali con cinque anni di esperienza maturata in materia di servizi a supporto dell’approccio commerciale verso mercati esteri e un buon livello di conoscenza della lingua inglese (C1 CEFR o equipollente). Queste esperienze devono essere asseverate da un’associazione di rappresentanza manageriale o da un’associazione imprenditoriale rappresentativa ai sensi dell’articolo 4 della Legge 180/2011 (iscritta al CNEL o rappresentata in almeno 5 Camere di Commercio).
(Fonte: PMI.it)
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