martedì 5 marzo 2024

Incentivi fiscali Transizione 5.0

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 19 del 2024 avente ad oggetto le agevolazioni relative al Programma Transizione 5.0 in tema di investimenti in progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Beneficiari
A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati. 

Beni agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento. Sono inoltre agevolabili:
a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
c) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta;
d) le spese per la formazione del personale finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi

Credito d'imposta
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Sono previste delle maggiorazioni:
a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento; 
b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento;

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione fino al 31 dicembre 2025. La parte residua può essere utilizzata in cinque quote annuali di pari importo.

Procedura
L'agevolazione, soggetta a domanda, è subordinata alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, nonchè alla certificazione di regolarità contabile di un soggetto iscritto al Registro dei Revisori dei Conti. La spettanza del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Cumulabilità
Il credito d'imposta in oggetto non  è cumulabile, in  relazione  ai  medesimi  costi  ammissibili,  con  il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali  di  cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre  2020, n. 178, nonche' con il credito d'imposta per investimenti  nella  ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.

mercoledì 24 gennaio 2024

Lavori in somministrazione: comunicazione entro il 31 Gennaio 2024

Le aziende che nel 2023 hanno impiegato lavoratori tramite le agenzie di somministrazione devono comunicare il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata dei contratti, il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati entro la data del 31 gennaio 2024. 

La comunicazione va inoltrata (a mezzo pec, raccomandata ar o a mano) alle rappresentanze sindacali aziendali (rsa), ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (rsu) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (cgil, cisl,uil).

L’art. 40, comma 1, Decreto Legislativo n. 81/2015 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 250 ad euro 1.250 in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo.

martedì 2 gennaio 2024

Revisione aliquote IRPEF e detrazioni.

Limitatamente al periodo d'imposta 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda e' calcolata applicando, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024 in relazione ai seguenti oneri, e' diminuito di un importo pari a euro 260, relativamente:

a) agli oneri la cui detraibilita' e' fissata nella misura del 19 per cento dal citato testo unico delle imposte sui redditi o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie
b) alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
c) ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Super-deduzione per incremento occupazionale.

Limitatamente al periodo d'imposta 2024 per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e' maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale. L'agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attivita' nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni. L'agevolazione non spetta alle societa' e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta 2024 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta 2023. L'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

La maggiorazione verrà determinata considerando il minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico. Nessun costo e' riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta 2024, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta 2023.

Saranno disposte aliquote maggiore relativamente all'assunzione di particolari categorie di soggetti. 

Adeguamento rimanenze di magazzino.

Gli esercenti attività d’impresa che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d’imposta 2023, all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni. La misura è finalizzata al riallineamento fra il magazzino fisico e quello contabile. A tal fine saranno dovute:

- ipotesi eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi: 
a) l'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione che verrà stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale;
b) un’imposta sostitutiva dell’impo-sta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) e il valore eliminato.

- ipotesi indicazione di valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse: un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare al valore iscritto.

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta. Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

L’adeguamento  non rileva a fini sanzionatori di alcun genere e i valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali. Nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti.

Superbonus, trattamento della plusvalenza in caso di cessione.

A decorrere dal 1° gennaio 2024 le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati ai fini SUPERBONUS, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, sono imponibili e soggette all'imposta sostitutiva del 26 per cento.

In tal caso, per gli interventi che si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione, ai fini della determinazione della plusvalenza non si tiene conto delle spese relative a tali interventi per le quali si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese.

Sono in ogni caso esclusi dall'imposizione gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo


Novità locazioni brevi.

Cedolare secca

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, salva l'opzione per il regime ordinario, si applica il regime della cedolare secca con aliquota del 26 per cento. L’aliquota è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Codice identificativo nazionale (CIN)

A decorrere dal 1° gennaio 2024 le unità immobiliari a destinazione abitativa destinate a locazione turistica o locazione breve, nonché alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, verrà assegnato un codice identificativo nazionale. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva.
Il CIN dovrà essere esposto all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati.

Dotazioni di sicurezza - forma imprenditoriale

Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, gestite nelle forme imprenditoriali, dovranno essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari dovranno essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Sanzioni

Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, , unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.
La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato. 
Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, prive delle dotazioni minime di sicurezza previste in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali, è punito con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata.